Pubblicità, religione e libertà di espressione

Pubblicità incriminata Sekmadientis – Lituania

In una sentenza Sekmadienitis Ltd v. Lituania (n° 69317/14), del 31 gennaio 2018, La Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), ha deciso, all’unanimità, Cha la Lituania aveva violato l’articolo 10 (diritto alla libertà di espressione della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

Una sentenza che ha provocato l’ira della Chiesa cattolica e commenti (falsamente?) sbagliati e ignoranti della Lega,  che confonde la CEDU e il Consiglio d’Europa con delle istituzioni dell’Ue! Un pericolo questa ignoranza (?) più grande per la democrazia che qualsiasi pubblicità utilizzando simboli religiosi.

I FATTI:

Da settembre a ottobre 2012 La società richiedente, Sekmadienis Ltd., con sede a Vilnius, ha pubblicato una campagna pubblicitaria con foto di un modello maschile e femminile con aloni, l’uomo in jeans e con i tatuaggi, e la femmina con un abito bianco e una collana di perline. Gli annunci contenevano le didascalie “Gesù, che pantaloni!”, “Cara Maria, che abito!”, E “Gesù [e] Maria, cosa stai indossando!
Diverse persone si sono lamentate della pubblicità all’Autorità statale per la tutela dei diritti dei consumatori (SCRPA). Quest’ultimo ha prima chiesto l’opinione della Lithuanian Advertising Agency (LAA), un organo di autoregolamentazione composto da specialisti pubblicitari. Il LAA ha affermato che “le persone religiose reagiscono sempre in modo molto sensibile a qualsiasi uso di simboli religiosi o personalità religiose nella pubblicità” e che gli annunci pubblicitari violano il Codice etico pubblicitario. L’SCRPA ha trasmesso tale opinione e le denunce all’Ispettorato statale dei prodotti non alimentari. L’ispettorato ha affermato che “la pubblicità usa simboli religiosi in modo irrispettoso e inappropriato” e potrebbe essere in violazione della legge nazionale sulla pubblicità.
Successivamente l’SCRPA ha chiesto la Conferenza episcopale lituana, l’autorità territoriale della Chiesa cattolica romana in Lituania, per la sua visione. La Conferenza episcopale ha affermato che “il degrado e la distorsione dei simboli religiosi cambiando di proposito il loro significato è contrario alla morale pubblica, specialmente quando è fatto per conseguire un guadagno commerciale“. In seguito ha informato l’SCRPA di aver ricevuto reclami relativi agli annunci pubblicitari di circa un centinaio di persone.
Nel marzo 2013 l’SCRPA ha rilevato che gli annunci pubblicitari erano contrari alla morale pubblica e quindi in violazione della legge sulla pubblicità. Alla società richiedente fu data una multa di 2.000 lirei lituani (circa 580 euro). L’SCRPA ha affermato che “l’inappropriata rappresentazione di Cristo e Maria nelle pubblicità in questione incoraggia un atteggiamento frivolo nei confronti dei valori etici della fede cristiana, e promuove uno stile di vita incompatibile con i principi di una persona religiosa“. Ha concluso che “il rispetto per la religione è indubbiamente un valore morale. Di conseguenza, mancare di rispetto alla religione viola la morale pubblica “.

La sentenza della CEDU

In conseguenza, Sekmadienis Ltd, su base dell’articolo 10§1 della Convenzione ha chiesto il parere della CEDU. La Cotrte composta di 7 giudici Ganna Yudkivska (Ukraine), President, Vincent A. De Gaetano (Malta),
Faris Vehabović (Bosnia and Herzegovina), Egidijus Kūris (Lithuania), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), Georges Ravarani (Luxembourg), Péter Paczolay (Hungary), and also Marialena Tsirli, Section Registrar, ha giudicato che questa campagna pubblicitaria non poteva essere condannata. In sostanza I suoi argomenti sono I seguenti:
Gli annunci pubblicitari non sembravano essere offensivi o profani in modo gratuito, né incitavano all’odio per motivi religiosi, la Corte sottolineava il dovere dei tribunali nazionali e di altre autorità di fornire ragioni rilevanti e sufficienti perché tale espressione fosse nondimeno contraria alla morale pubblica. »
Seguendo la sua giurisprudenza costante dalla sentenza Handyside (1973) la Corte ha precisato che la libertà di espressione si estendo a idee che offendono, schioccano o disturbano. In conseguenza ha condannato la Lituania.

COMMENTI:

1- Sul caso- Esistono dei codici etici delle imprese pubblicitarie. Tali codici sono degli accordi volontari tra gli operatori che non sono leggi, ma delle auto-regolazioni (“soft-law”) La legge internazionale è sempre superiore, non solo alle leggi nazionali, e le leggi nazionali a tali accordi volontari.

Uno può pensare quello che vuole della pubblicità ma, anche se commerciale, rimane una forma di comunicazione e di espressione e, quindi, deve avere gli stessi diritti delle altre forme di espressione.
Molte associazioni del settore pubblicitario hanno creato dei codici etici, con un contenuto che può variare da un paese all’altro. Ecco quello britannico del CAP (Committees of Advertising Practices):
“ 4.1 Le comunicazioni di marketing non devono contenere nulla che possa causare un reato grave o diffuso. È necessario prestare particolare attenzione per evitare di causare reati in base alla razza, alla religione, al sesso, all’orientamento sessuale, alla disabilità o all’età. La conformità sarà giudicata in base al contesto, al mezzo, al pubblico, al prodotto e agli standard prevalenti.
“Le comunicazioni di marketing possono essere sgradevoli senza necessariamente violare questa regola. I professionisti del marketing sono invitati a prendere in considerazione le sensibilità pubbliche prima di utilizzare materiale potenzialmente offensivo.
“Il fatto che un prodotto sia offensivo per alcune persone non è motivo per trovare una comunicazione di marketing in violazione del Codice.”

Numerosi studi scientifici sono stati fatti sull’impatto dell’uso di temi religiosi nella pubblicità. Loro risultati non dimostrano che tale tipo di pubblicità abbia un grande effetto sul consumo. Tuttavia, non solo sono corrente nel mondo e in Europa, ma anche alcuni religioni utilizzano segni religiosi per fare la loro pubblicità ed attirare il pubblico.


2- Sulle reazioni in Italia – Ovviamente, in Italia, non sono mancati i commenti negativi di questa sentenza. Pur troppo commenti totalmente sbagliati da parte della Lega. Roberto Calderoli e Matteo Salvini hanno accusato in termini simili – e totalmente sbagliati -, l’Unione europea:
Da questa Europa di tecnocrati lontani anni luce dal comune sentire del popolo arriva l’ennesimo sgarbo, l’ennesima offesa alla nostra storia. Questa sentenza è un insulto al rispetto delle nostre radici cristiane e della nostra identità e rappresenta l’ennesima conferma che questa Europa che deride e svilisce la sua identità e la sua storia non è da cambiare, ma è da azzerare, perché solo così si può ricostruire ».
Commenti totalmente sbagliati, perché Calderoni, e Salvani dimostrano di non sapere (o peggio fanno finta di non sapere) che la CEDU non è un istituzione dell’Ue. Non sanno che la CEDU è un’istituzione del Consiglio d’Europa, istituzione che non ha niente da vedere con quelle dell’Ue (se non che i suoi paesi membri sono anche membri del Consiglio d’Europa). Per di più, se avessero letto la sentenza, avrebbero notato che sui sette giudici che hanno pronunciato la sentenza tre erano di nazionalità di un paese che non membro dell’Ue!

Triste di vedere che politici ignoranti o volontariamente bugiardi, utilizzano qualsiasi argomento per imbrogliare gli elettori, un atteggiamento sistematico altamente più pericoloso per la democrazia che le “fake-news”!

Références:

– Justina Gineikienė, Ignas Zimaitis, Sigitas Urbonavičius « Controversial use of Religious Symbols in Advertising” in: Developments in marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science, Oct. 2014
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10951-0_26

– Abou Bakar, Dr Richard Lee, Dr Cam Rungie « The Use of Religious Symbols on Packaging to Influence Product Preference and Rating »
http://search.ror.unisa.edu.au/record/UNISA_ALMA11143152550001831/media/digital/open/9915909492401831/12143152540001831/13143236160001831/pdf

– The UK Code of Non-broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing
https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings.html

Reactions in Italy:

– https://www.avvenire.it/mondo/pagine/pubblicita-strasburgo-lecito-usare-gesu-e-maria-su-poster-e-web

http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2018/01/30/corte-strasburgo-lecito-usare-gesu-negli-spot_rZI5PzQ5avN4oOzhvl5f7K.html

http://www.corriere.it/cronache/18_gennaio_30/corte-strasburgo-lecito-l-uso-gesu-maria-pubblicita-002803f6-05b2-11e8-b2bd-b642cbae90d8.shtml?refresh_ce-cp

Autore

Economista e storico, direttore del centro LIBREPRESSION, Fondazione Giuseppe di Vagno

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